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L' autocertificazione
consiste nella facoltà riconosciuta ai
cittadini di presentare,
in sostituzione delle tradizionali certificazioni
richieste, propri stati e requisiti personali, mediante apposite
dichiarazioni sottoscritte (firmate) dall'interessato.
L'autocertificazione sostituisce i
certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il
certificato vero e proprio. La pubblica amministrazione ha l'obbligo di
accettarle, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di
sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto.
Vi sono pochi casi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in
cui devono essere esibiti i tradizionali certificati: pratiche per
contrarre matrimonio, rapporti
con l'autorità giudiziaria, atti da
trasmettere all'estero.
Per usufruire del
servizio clicca sulla catagoria della certificazione di interesse
Si possono
"autocertificare":
·
Con dichiarazioni sostitutive di
certificazioni
-
la data e il luogo
di nascita
-
la residenza
-
la cittadinanza
-
il godimento dei
diritti politici
-
lo stato civile
(celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a, divorziato/a)
-
lo stato di
famiglia
-
l'esistenza in vita
-
la nascita del
figlio
-
il decesso del
coniuge, dell'ascendente o del discendente
-
la posizione agli
effetti degli obblighi militari
-
l'iscrizione in
albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione
-
titolo di studio o
qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di
qualifica tecnica
-
situazione
reddituale ed economica, anche ai fini della concessione di benefici e
vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di
specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare
corrisposto; assolvimento di specifici obblighi contributivi con
l'indicazione dell'ammontare del tributo assolto; possesso e numero del
codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente
nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato.
-
stato di
disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità
di studente o di casalinga
-
qualifica di legale
rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e
simili
-
iscrizione presso
associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
-
tutte le posizioni
relative all'adempimento degli obblighi militari, ecc.
-
di non aver
riportato condanne penali
-
tutti i dati a
diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato
civile
· Stato
di Famiglia
Le dichiarazioni
di cui sopra non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico
ufficiale.
· Dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà
-
Tutti gli stati,
fatti a qualità personali non autocertificabili (non ricompresi nel
punto precedentemente descritto) possono essere comprovati
dall'interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà. Si possono ad esempio dichiarare:
chi sono gli eredi; la situazione di famiglia originaria; la proprietà
di un immobile, ecc. La dichiarazione che il dichiarante rende nel
proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità personali
relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. La
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, non può contenere
manifestazioni di volontà (impegni, rinunce, accettazioni, procure) e
deleghe configuranti una procura. Qualora risulti necessario
controllare la veridicità delle dichiarazioni nel caso in cui gli stati,
i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o
accertabili da parte della pubblica amministrazione, l'amministrazione
procedente entro quindici giorni richiede direttamente la documentazione
all'amministrazione competente. In questo caso, per accelerare il
procedimento, l'interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti
informatici o telematici, copia fotostatica, non autenticata, dei
certificati in cui sia già in possesso.
Le dichiarazioni
sostitutive dell'atto di notorietà non richiedono alcuna autenticazione da
parte del pubblico ufficiale quando siano contestuali ad una
istanza.
In questo
caso l'interessato deve presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà: a) unitamente alla copia non autenticata di un
documento di riconoscimento (nel caso di invio per posta o per via
telematica); b) firmarla in presenza del dipendente addetto a
riceverla (nel caso di presentazione diretta
· Istanza
Dove si
utilizza
L'autocertificazione e
le dichiarazioni sostitutive di notorietà sono utilizzabili solo nei
rapporti con le amministrazioni pubbliche intendendo tutte le
Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni
ordine e grado, le istituzioni universitarie, le aziende e le
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, province,
comuni e comunità montane, I.A.C.P., camere di commercio e qualsiasi altro
ente di diritto pubblico (compresi gli enti pubblici economici).
Sono
inoltre utilizzabili nei rapporti con imprese esercenti servizi di
pubblica necessità e di pubblica utilità (Poste, ENEL, Telecom, Aziende
del Gas, ecc.).
L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorietà non possono essere utilizzate nei rapporti fra
privati o con l'autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni
giurisdizionali.
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